Art. 3.
(Azione del Governo).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 2 il Governo:

          a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori, diretti alla realizzazione di reti e di sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio nazionale;

          b) favorisce e sostiene attività di tutela e di solidarietà nei confronti dei padri separati in situazioni di difficoltà materiale o psicologica, attraverso l'istituzione,

 

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d'intesa con le regioni, dei centri di assistenza e di mediazione familiari di cui all'articolo 4.