1. Per le finalità di cui all'articolo 2 il Governo:
a) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni e ogni altro soggetto operante per il sostegno dei padri separati e per la tutela dei minori, diretti alla realizzazione di reti e di sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio nazionale;
b) favorisce e sostiene attività di tutela e di solidarietà nei confronti dei padri separati in situazioni di difficoltà materiale o psicologica, attraverso l'istituzione,